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La fine dell'incubo per Dario Minieri: accolto il ricorso in Cassazione sulle vincite di inizio carriera 4p5w5f

Un fulmine a ciel sereno ha squarciato la calma del panorama pokeristico nazionale, in attesa dello start del PokerStars Open di Campione che monopolizzerà gli sforzi e buona parte delle risorse delle redazioni dei portali del settore, visto che tale fulmine riguarda uno dei giocatori più conosciuti al mondo, Dario Minieri.

Dario Minieri e l'iter infinito legato al suo braccialetto 536i19

La notizia è stata data da Cesare Antonini e Gioconews.it, che, nella giornata di ieri, ha reso nota una sentenza della Corte di Cassazione decisamente favorevole a Dario Minieri.

I fatti riguardano la super vincita del romano all'evento dell'ormai lontano 2008, quando, a Las Vegas, l'allora "katerpillar", mise in fila un field complessivo di 1.012 entries, per mettere al polso il suo primo e unico braccialetto WSOP, che gli valse un primo premio da $528.418.

Il tutto è partito in virtù di un ricorso presentato da Dario Minieri, per via di una omessa Dichiarazione dei Redditi contestata in capo al quadro RW, che altro non è che una sezione del Modello Redditi delle Persone Fisiche utilizzata per la dichiarazione di investimenti patrimoniali e attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche, enti non commerciali con sede in Italia e società semplici.

Dario Minieri

Le basi su cui si è fondato il provvedimento 4b3j69

Riportiamo integralmente la base del provvedimento:

Dario Minieri (d’ora in poi, “il contribuente”), negli anni cui si riferiscono gli atti di contestazione impugnati, era dedito all’attività di gioco d’azzardo, svolta in Italia e all’estero, mediante partecipazione a svariati giochi da casinò, in relazione ai quali effettuava diversi trasferimenti di capitale, sia dall’Italia verso l’estero, sia dall’estero verso l’Italia. L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti del contribuente tre atti di contestazione, rispettivamente per gli anni 20062008 e 2009, e nei relativi provvedimenti di determinazione delle sanzioni irrogò la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 5, commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990 per omessa dichiarazione dei trasferimenti dei capitali dall’Italia verso l’estero e viceversa, non anche quella prevista dall’art. 5, comma 4 del detto d.l. Con distinti ricorsi, il contribuente impugnò i citati atti di contestazione dinanzi alla C.T.P. di Roma. Nel contraddittorio con l’ufficio, il giudice di primo grado accolse i ricorsi, ritenendo che le norme violate fossero di incerta interpretazione. Su appello dell’ufficio, nel contraddittorio con il contribuente, che ripropose le eccezioni non esaminate in primo grado, relative alla pretesa abrogazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali dall’Italia e verso l’estero e delle relative Corte di Cassazione - copia non ufficiale r.g. n. 5977/2017 a.c. 19/12/2024 Cons. est. Angelo Napolitano - le sanzioni, di cui all’art. 9 della legge n. 97 del 2013, e all’applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, rigettando i ricorsi del contribuente. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La sezione 5 della Cassazione ha motivato i motivi del ricorso che ha accolto. Il primo è “l’omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto lo ius superveniens più favorevole al contribuente, ex art. 9 – Legge n. 97 del 2013, e il principio del favor rei, e art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.”

Fine di un incubo, o quasi 5f2y29

La difesa degli avvocati di Minieri si è concentrata sugli obblighi degli intermediari e sulla carenza della motivazione: "La motivazione contenuta nella sentenza impugnata è gravemente carente. Dal complesso della sentenza impugnata non è chiaro quali fossero le condotte amministrativamente illecite imputate al contribuente e sanzionate.

La C.T.R. parla di “omessa indicazione” nelle dichiarazioni dei redditi “di trasferimenti all’estero di attività finanziarie”.

E raccomanda al giudice del rinvio che “dovrà attentamente esaminare gli atti di contestazione impugnati per verificare quali illeciti siano stati imputati al contribuente, traendo le debite conseguenze alla luce di quanto qui chiarito.”

Il ricorso dei legali di Minieri è dunque accolto, per cui “la sentenza è cassata e la causa è rinviata Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio".

Andrea Borea

Andrea Borea 431172

"C'è chi pensa che sia impossibile prendere parte a tutti i tavoli finali dei tornei a cui si partecipa. Questo è vero per tutti. Tranne per chi li racconta".